Bonus ampio e semplificazione per le ristrutturazioni edilizie

Detrazione ampia per le ristrutturazioni edilizie. Il contribuente che ha sostenuto, su uno stesso
immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal
26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi
fino all’importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione più conveniente del 50%. Inoltre, non
è più necessaria la dichiarazione di esecuzione dei lavori per chi ha sostenuto spese di recupero del
patrimonio edilizio superiori a 51.645,69 euro. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti
contenuti nella circolare n. 13/E di oggi che rispondendo ai quesiti dei Caf si sofferma anche sulle
agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sull’applicazione della
cedolare secca, dell’Ivie, sugli interessi per il mutuo, eccetera.

No alla comunicazione fine lavori per spese di ristrutturazione superiori a 51.645,69 euro

La dichiarazione di esecuzione dei lavori, prevista per i lavori che superano il limite di euro 51.645,69,
non è necessaria anche se l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato da euro 48.000 a
euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Sempre in tema di spese
per interventi di recupero edilizio il contribuente che ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese
per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 giugno al 31
dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all’importo
di 96.000 euro, fruendo così della detrazione del 50%. La circolare fornisce, inoltre, ulteriori
chiarimenti sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione nei casi di separazione legale e di
decesso del conduttore che esegue i lavori.

Riqualificazione energetica degli edifici, comunicazioni all’Enea

Per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti a cavallo di due periodi d’imposta (2012 e 2013) e relativi allo stesso intervento,
l’invio all’Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuato nei
90 giorni dalla data di fine lavori, che non deve per forza avvenire entro il 30 giugno 2013. Lo
stesso intervallo di tempo dalla fine dei lavori, 90 giorni, è valido anche per i lavori conclusi nel
2012, con spese sostenute anche nel 2013.

Interessi passivi per mutuo cointestato tra coniugi, la spesa vale se indicata sulla fattura

Il coniuge cointestatario del mutuo per la costruzione dell’abitazione principale, può portare in
detrazione la propria quota del 50% di interessi passivi, pur non essendo intestatario delle fatture di
spesa per la costruzione, se sulle stesse è indicato che la spesa è stata sostenuta al 50% da ciascun
coniuge.

Cedolare secca: l’opzione è valida sino alla fine del contratto anche senza modello 69

Per i contratti rientranti nel regime transitorio, in mancanza di revoca, l’opzione per la cedolare secca
espressa nei modelli 730/2012 o Unico 2012 continua ad essere valida sino alla fine del contratto di
locazione, anche se non confermata per le annualità successive con il modello 69. Tuttavia,
l’opzione per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 non vincola all’applicazione di Ufficio Stampa
questo regime sino alla fine del contratto d’affitto potendo il contribuente scegliere di applicare il
regime ordinario anche per fatti concludenti.

Ivie: dal 2012 immobili all’estero non affittati esclusi dall’Irpef

Dal 2012 gli immobili all’estero soggetti all’Ivie non affittati sono esclusi dall’applicazione dell’Irpef. Il documento di
prassi delle Entrate precisa che per questi immobili non deve quindi essere compilato il quadro della
dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero. Resta
fermo l’obbligo di compilazione del quadro Rw.